Superbonus novità

Le novità sul Superbonus 110%

Arrivano importanti novità dal Decreto Recovery, dopo che Il Consiglio dei ministri del 28 maggio è intervenuto sul tema del Superbonus. Le novità introdotte giungono nuovamente su questo argomento e portano una semplificazione per la modalità di accesso al superbonus che porterà risparmi non solo in termini di tempo, ma anche di spesa.

Per iniziare e far partire i lavori di ristrutturazione green e antisismiche, basterà la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), come avviene per le ristrutturazioni straordinarie. Pertanto, non servirà più la doppia conformità.

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo

La modifica più rilevante riguarda l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, che viene rivisto e ora prevede testualmente:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”. 2. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

Le principali novità:

  • si applica a tutti gli interventi di Superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione;
  • tutti questi interventi vengono individuati come manutenzione straordinaria con la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • nella CILA vanno indicati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • nella CILA non va attestato lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In base all’art.49 sugli abusi adesso è prevista la decadenza del bonus 110% prevista da questo articolo opera solo in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE…).

La poca chiarezza delle norme e il disallineamento tra gli enti, che non sono riusciti a stare al passo con le modifiche legislative, hanno causato molti ostacoli per la strada vero il Superbonus. Le banche stesse, che sono chiamate in causa per la cessione del credito, hanno avuto difficoltà speso utilizzando modelli non aggiornati. In questo L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha provato a fornire agli associati indicazioni aggiornate, ma il Decreto è più veloce rispetto agli aggiornamenti burocratici.

Gli esclusi

L’incentivo non è stato esteso agli alberghi che restano esclusi perché, secondo il Governo, in questo momento ritiene questa misura troppo costosa. Rimangono deluse le associazioni FederAlberghi e ConfAlberghi. Invece avviene l’estensione del Superbonus agli ospedali, ai poliambulatori e alle case di cura, nonché ai collegi, agli ospizi e alle caserme.

 

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