Welfare: dati e numeri

È difficile poter dare dei numeri precisi. Vi sono degli studi fatti dal mondo accademico e da istituti di ricerca dove è emerso che uno dei dati più importanti delle considerazioni fatte, a proposito del welfare, è quello relativo alla diffusione del fenomeno. Risulta infatti il 92,5% delle aziende interessate ad introdurre una forma qualsiasi di interventi di welfare, anche se si escludessero le pensioni integrative, il campione sarebbe comunque dell’80% delle aziende. È emerso inoltre che circa il 37% delle imprese offre come minimo quattro tipologie di servizi diversi, mentre il 43% uno o due delle tipologie.

In Italia il welfare poggia su due pilastri: i fondi pensione e sanitari, insieme ma, in modo residuale ad una varietà e di altre prestazioni di carattere sociale (attività di cura, sostegno al reddito, ai consumi, allo studio ecc.). Tra i benefici, si citano i servizi di cura per l’infanzia, per l’89,1% le agevolazioni al consumo invece, 85,1%, le borse di studio 81,7%, i prestiti agevolati 79,7% infine, l’offerta abitativa 66,7%. Invece, i fondi sanitari sono 57,8%, quelli pensionistici l’82,8%, long term care il 74,1% e le prestazioni di sostegno al reddito 58,8%.

Dallo studio si evince che il 61% delle aziende che hanno inserito servizi di welfare sono caratterizzate da un clima partecipativo delle relazioni industriali. Il 22,3% delle aziende esaminate è contraddistinto da un clima paternalistico/unilaterale dell’imprenditore, mentre il 16,7% del campione è presente un clima aziendale di tipo conflittuale, da ciò è possibile desumere che un clima partecipativo può favorire la diffusione dei servizi di welfare. Attualmente in Italia la normativa fiscale rappresenta per le imprese un incentivo importante per l’implementazione di piani di welfare a carattere sociale in quanto mette a disposizione delle aziende tutta una serie di mezzi per avviare politiche retributive in grado di generare situazioni win-win tra impresa e lavoratore per effetto dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di alcune categorie di free benefit di carattere sociale. Quest’ultimo è regolamentato dall’art. 51 del DTR 22 dicembre 1986 n° 917, mentre gli art. 95 e 100 definiscono i limiti e le condizioni di deducibilità dei relativi costi in sede di determinazione del reddito di impresa e del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 che, disciplina la loro deducibilità ai fini IRAP.

L’art. 51, comma1 del TUIR dispone che qualsivoglia utilità percepita dal dipendente nel periodo di imposta entro il 12 di gennaio del periodo di imposta successivo a condizione che siano riferiti al precedete periodo c.d ‘’principio di cassa allargato’’.

Gli aspetti normativi in materia di welfare sono veramente diversi e meritano un giusto approfondimento. In tale ambito rientrano anche premi di produttività, contratti depositati e servizi di welfare, poi vi sono dei voucher e servizi di welfare. Il legislatore con la legge di stabilità del 2017 ed approvata con la legge 11 dicembre 2016 n° 232 ha confermato ed ampliato le azioni, diffusamente trattate dalle normative precedenti. Infine, sono interessate al welfare le organizzazioni tra imprese delle PMI.

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