La questione della Cybersecurity nel contesto normativo

La Camera dei Deputati in questi giorni sta esaminando un disegno di legge con atto n. 3161: “Conversione in legge del decreto legge 14 giugno 2021 n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cyber sicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cyber sicurezza e di istituzione dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale”. Abbiamo riscontrato con piacere che il relatore del provvedimento è l’onorevole Raffaella Paita, Presidente della Commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazione, nonché nostra gradita ospita al Digital Innovation Hub Virtuale. Volendo seguire la scheda della Camera, nei lavori preparatori, notiamo l’iter che è il seguente: 1 luglio 2021: in corso di esame in Commissione; Successione delle letture parlamentari con atto C3161 in corso di esame in Commissione. L’atto è di iniziativa governativa, vale a dire del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi (governo Draghi – 1) e la natura è quella di conversione del decreto legge di cui in argomento;

La presentazione: L’atto è stato presentato in data 14 giugno 2021; Annunciato nella seduta n. 524 del 15 giugno 2021. Vediamo la classificazione TESEO: Sicurezza delle comunicazioni elettroniche, Agenzia per la cyber sicurezza nazionale.

Relatori: Il relatore alle Commissioni riunite per la Commissione Prima è l’onorevole Giuseppe Brescia, del Movimento 5 Stelle; Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione Nona è l’onorevole Raffaella Paita, del partito Italia Viva, dato conto della nomina il 22 giugno 2021.

Assegnazione: Assegnato alle Commissioni riunite la Prima è Affari Costituzionali e la Nona è Trasporti, Poste e Telecomunicazione in sede referente il 15 giugno 2021. Annuncio della seduta n. 524 del 15 giugno 2021. Pareri delle Commissioni legislative (Giustizia, Affari Esteri, Difesa, Bilancio, Cultura, Attività Produttive, Lavoro, Affari Sociali e Politica Unione Europea). Come si evince è stato puntualmente descritto l’iter e lo stato dell’arte del provvedimento.

Entrando nel merito troviamo la definizione: ai fini del presente decreto si intende per Cybersecurity, l’insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità, e garantendone altresì la resilienza; Poi vi sono dei riferimenti che riguardano il decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 giugno 2018 n. 65, di attuazione della direttiva UE 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione; È stato interessato il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR); Poi è stato interessato il DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007; Ancora è stata interessata l’Agenzia Informazione Sicurezza Esterna (AISE); Poi è stata coinvolta anche l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI); Infine, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR).

È stata riportata puntualmente, ed è di particolare interesse, la definizione della Cybersecurity che, per quanto sia stato fatto uno sforzo nella definizione, vi sono certamente dei buchi dovuti in maniera particolare all’innovazione tecnologica e alla digital transformation. Le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuite in via esclusiva: l’Alta direzione ha la responsabilità generale delle politiche di cyber sicurezza, nomine e revoche dei manager da nominare, l’attuazione della strategia nazionale di Cybersecurity, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, ecc. È un combinato disposto che nasce dall’Europa, recepito dal nostro Paese e finalmente è entrato nella conversione.

 

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