La questione giuridica dell’intelligenza artificiale

Chi non ricorda quando, nel maggio del 2016 negli USA, una macchina a guida autonoma Model S di Tesla, (azienda fondata dal “visionario” Elon Musk), ha innescato un incidente mortale con un TIR.  Al momento dello scontro il conducente del veicolo, aveva affidato la guida ad un software, e dopo il sinistro ha perso la vita. A gennaio 2018 il dipartimento USA ha archiviato l’inchiesta nei confronti della casa automobilistica: “nessun difetto tecnico”. Una questione questa che stimola ancora di più il dibattito e viene da chiedersi: quali sono i profili giuridici dell’uso dell’IA?

Com’è noto, oggi, si fa riferimento alla responsabilità oggettiva di prodotto, ma come al solito è una norma un po’ vecchia, redatta anni fa (nel 1983), quando l’intelligenza artificiale era chiusa nel cassetto. Trattandosi di responsabilità oggettiva, non c’è nessun bisogno di dimostrare per esempio la negligenza, quando si crea un danno ed io sono produttore, io sono responsabile.

È bene ricordare che la norma inquadra solo una parte del problema ed identifica il prodotto con uno standard. Ma una vettura che si guida da sola, in un caso specifico, ad esempio all’uscita di scuola e si trova davanti un gruppo di bambini che attraversano la strada, quante sono le probabilità che il veicolo sterzando per evitare l’incidente possa ribaltarsi mettendo a repentaglio la vita del conducente? E se prosegue la sua corsa oltre a questa mettere in pericolo anche altre vite? L’IA in questo contesto segue indicazioni etiche?

Nell’utilizzo di un robot o di una intelligenza artificiale con una serie di compiti da svolgere, che magari prima venivano svolti da due persone ora senza lavoro, cosa accade? Il licenziamento come viene interpretato e giustificato? E come gestisce l’impresa la dipendenza crescente dal fornitore esterno di tecnologia? Infine vi è la gestione dei dati da parte di un AI che pone ulteriori criticità dai profili legali. Come sono nati i dati? Ed ecco che si ritorna anche a valutare aspetti assicurativi. Le compagnie hanno sistemi robotizzati per valutare la polizza. L’individuo ha il diritto di non essere giudicato da un sistema automatizzato. Certo la persona è costretta a fare ricorso e ottenere il giudizio da una persona fisica, sempre che si trovi un magistrato “adeguato”. Le assicurazioni dovranno sopportare costi, costi e ancora costi, chi paga? Se tutto il sistema fa affidamento sull’AI la norma non ammette il ricorso. Vediamo ora l’Europa con la Commissione che si è soffermata su di un testo di legge su robotica e intelligenza artificale e dovrà pronunciarsi sulla responsabilità legata ad incidenti causati da IA.

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