Equo compenso e responsabilità professionale

In questi giorni il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, sta esaminando le disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate. Il disegno di legge è composto da 4 articoli: l’art. 1 entra nel merito e stabilisce che per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura e del contenuto delle caratteristiche della prestazione professionale. Per quanto concerne invece l’art.2 riguarda l’istituto della nullità, di ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti, a favore del cliente che ricorre ai servizi del professionista, ed ecco che viene previsto un compenso non equo. Mentre passando all’art. 3 ci si sofferma su eventuali contenziosi che potrebbero nascere tra le parti, committente e professionista. Infine l’art. 4 sottolinea invece che non sono previsti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proposta in questione consente di rendere nulle le clausole contrattuali che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri minimi vigenti per orientare il Magistrato nella soluzione del contezioso.

Durante la discussione del disegno di legge (ddl) si cercherà anche di trovare soluzioni per garantire a tutti i lavoratori autonomi livelli minimi inderogabili della remunerazione. Uno degli attori principali è l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), presieduta da Alberto Oliveti che è particolarmente favorevole al contenuto del disegno di legge e sia per la norma sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’adozione di responsabilità professionale (individuata nel giorno in cui si effettua la prestazione, in caso non venga fornita correttamente al cliente). Certamente fissare quel riferimento temporale da una certezza.  

L’assicurazione della responsabilità civile dei professionisti comprende chi sono i soggetti e in questo caso i professionisti, obbligazioni di mezzi o di risultato e l’impresa di assicurazione. La parte contratto comprende il rischio, la delimitazione del rischio, la diminuzione del rischio, l’aggravamento del rischio, la dichiarazione del contraente in ordine al rischio, le dichiarazione del contraente, l’inesattezza per reticenze rilevanti ai fini della determinazione del rischio. Poi vi è l’interesse – il premio, premio indivisibile, pagamento del premio e decorrenza della garanzia, mancato pagamento del premio. Il sinistro – fatto doloso del dipendente del professionista: riflessi sull’assicurazione di responsablità civile (è solo un esempio). La responsqabilità civile del professionista parte con responsibilità contrattuale e aquiliana, l’errore professionale, la responsabilità per colpa lieve, le responsabilità per colpa grave e la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. I problemi ed aspetti delle singole professioni che si citano sono: il notaio, per la responsabilità contrattuale del notaio, responsabilità extracontrattuale del notaio. L’avvocato: dipende dal caso, considerazioni sulla decisione e condizioni particolari di assicurazione. Il medico: RC professionale. la misura della responsabilità ed anche il consenso del paziente.

Sfera Assicurazioni Srl sta seguendo con attenzione ed impegno l’iter legislativo per meglio diffondere successivamente i contenuti del disegno di legge ed instaurare sempre meglio un rapporto di dialogo e trasparenza tra agenzia assicurativa e cliente. La tariffazione delle assicurazioni contro i danni, comprende il rischio e l’attività asssicurativa; le assicurazioni contro i danni; le tariffazioni dei rami danni; i modelli lineari generalizzati; ed infine alcune applicazioni empiriche. Per concludere riportiamo il concetto di rischio, Frank Knight nel 1921 fu il primo ad elaborare la differenza tra rischio ed incertezza . Molto spesso la nozione di rischio è accostata alla nozione di incertezza, tuttavia esse non possono essere equiparate, in quanto sono due categorie logiche differenti. Knight, parlando di rischio, sostiene che sia possibile prevederne, sebbene con un certo grado di approssimazioni, il risultato attraverso l’utilizzo di strumenti statistici; al contrario per quanto riguarda l’incertezza, questo non è per lui possibile poiché la probabilità non è nota, quindi non può essere misurata in maniera oggettiva. Per Knight solamente l’incertezza quantificabile può essere considerata un rischio.

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