La SI-IES, come ben sanno i lettori di Sentieri Digitali, ha un’attenzione particolare su temi legati alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Essi sono stati sono oggetto di studio e approfondimenti, bisogna però riconoscere che la teoria non basta, e che per crescere bisogna avere la fortuna di trovare gente preparata e competente. Ecco un caso: Guido Alpa, un giurista e avvocato che non ha bisogno di presentazioni che ha affrontato il tema degli smart contract e dell’intelligenza artificiale.
Nell’ordinamento italiano il legislatore ha affrontato come gestire i contratti facendo ricorso alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, nello specifico viene riportato nella Legge 12/2019 – Smart Contract e tecnologie basate su registri distribuiti. La legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento le definizioni di smart contract e di tecnologie basate su registri distribuiti, attribuendo ai primi (se operanti sulle seconde) il valore di forma scritta, previo rispetto di determinate caratteristiche. Si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti delle stesse come riportato all’art. 8 ter del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (G.U. 14.12.2018, n. 290). Il collegamento di questo programma a registri condivisi è tale da conseguire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione dei dati sia in chiaro che ulteriormente protetto da crittografia, non alterabile e non modificabili in riferimento alla tecnologia blockchain.
Entrando ancora nel merito si evince che la definizione è funzionale allo scopo dell’intento, che consiste nell’assegnare valenza giuridica agli smart contract la cui forma costituita dal linguaggio algoritmico si considera come scritta. Le operazioni economiche e la loro forma giuridica hanno bisogno di certezze: trattandosi di tecniche di negoziazione, redazioni ed esecuzione di contratti esse sono affidate alla autonomia dei privati, ed avrebbero avuto egualmente rilevanza giuridica senza necessità di una definizione giuridica anche se il testo normativo ha una funzione legittimamente esaustiva. Gli smart contract, come dice Guido Alpa, sono come una procedura simile a quella di un distributore automatico anche se i distributori automatici attivano contratti istantanei come nella vendita mentre a privilegiare i contratti che hanno una certa durata, quali regole si applicano questi contratti che non sono tipici perché possono rivestire operazioni economiche? Essi non riconoscono le parti, se non si è fatto riferimento all’impiego di codici di riconoscimento e non definiscono il contenuto dell’accordo, perché l’accordo che le parti concludono per potere utilizzare la tecnologia a stabilire se lo smart contract si applicherà alle assicurazioni, i prodotti finanziari, alla somministrazione di energia eccetera.