RC Avvocati: entra in vigore la legge per l’obbligo della polizza di assicurazione professionale

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato qualche mese fa il decreto attuativo del Ministero della Giustizia con le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”. Dall’11 ottobre di quest’anno tutti gli avvocati dovranno dotarsi di una polizza assicurativa professionale e le nuove polizze stipulate prima di tale data dovranno comunque adeguarsi alle nuove disposizioni.

Gli avvocati hanno tempo fino all’11 ottobre per dotarsi di una copertura assicurativa adeguata: il tanto atteso obbligo di una polizza che risponda a determinati requisiti è ora legge. Infatti, dopo ben quattro anni dall’approvazione della legge 247/2012 (disciplina dell’ordinamento forense), è arrivato il decreto ministeriale attuativo.

Gran parte delle previsioni del D.M. sono già comprese nelle convenzioni dedicate agli studi legali associati ad ASLA e a quelle stipulate a livello nazionale che Aon, il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e broker assicurativo del CNF e di numerosi Ordini territoriali e Associazioni Forensi, ha specificatamente predisposto e intermediato. Ogni altra previsione contrattuale è stata da tempo già trattata con le primarie Compagnie Assicurative.

Gli avvocati dovranno in realtà stipulare non una ma due polizze assicurative obbligatorie: una per la copertura della responsabilità civile professionale e l’altra per la copertura contro gli infortuni.

La prima deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Questa polizza deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno. Deve inoltre coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave e per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi (ma non potranno essere considerati terzi i collaboratori e i familiari dell’assicurato). Infine, deve prevedere la copertura della responsabilità civile per i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Per quanto riguarda l’efficacia nel tempo della copertura, l’assicurazione professionale deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. Fissati anche i massimali, che vanno da un minimo di 350 mila euro per sinistro e per anno assicurativo, a un massimo di 10 milioni di euro. Il premio annuale varierà probabilmente da 200 euro a decine di migliaia di euro per gli studi con molti soci.

Particolare rilievo assume la posizione degli Studi con programma assicurativo piazzato all’estero che dovranno, a questo punto, rivedere le condizioni delle polizze master per quanto riguarda le attività svolte in Italia, con particolare riferimento alle franchigie e a determinate condizioni contrattuali.

Il controllo ai fini deontologici esercitato dai Consigli degli Ordini territoriali degli Avvocati imporrà agli stessi Ordini l’acquisizione di copia dei contratti di assicurazione per la verifica della rispondenza ai requisiti minimi fissati dalla norma.

La seconda copertura obbligatoria, quella contro gli infortuni, deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL, e deve tutelare dagli infortuni (morte, invalidità permanente, invalidità temporanea e spese mediche) occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa. La polizza deve includere tra i rischi assicurati anche l’infortunio derivante dagli spostamenti (per esempio quelli in automobile) resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.

Il tema presenta degli aspetti assicurativi di rilievo, in particolare il tema più delicato con riflessi sia sulla portata delle coperture che dei relativi costi è quello dell’ammissibilità o meno dell’inserimento di franchigie per la Invalidità permanente, limiti temporali sulla inabilità temporanea e un massimale alle spese mediche derivanti da infortuni.

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