La nuova Certificazione e Riqualificazione Energetica degli Edifici – APE

Il decreto-legge n. 63/2013 interviene nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, allo scopo di chiudere alcune procedure di infrazione avviate dalla Unione Europea nei confronti dell’Italia in ordine al parziale recepimento della direttiva 2010/31/UE.

La definizione dell’Attestato di Prestazione Energetica – APE è la seguente: “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Dunque, l’APE non si limiterà a certificare genericamente la prestazione energetica dell’edificio (come avveniva in passato con l’Attestato di Certificazione Energetica – ACE), ma recherà anche

“le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.

Ma perché diventa fondamentale possedere tale certificazione?

Dal 6 giugno 2013, l’ Attestato di Prestazione Energetica – APE è obbligatorio nei seguenti casi:

1. nuova costruzione e immobili sottoposti a "ristrutturazioni importanti“ – L’APE è prodotto a cura del costruttore e deve essere allegato alla documentazione per l’agibilità.

2. compravendita – L’APE è prodotto a cura del proprietario.

3. atto di trasferimento a titolo gratuito: successione, donazione – l’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

4. contratto di locazione : l’APE è prodotto a cura del locatore (obbligo solo se si è in caso di una nuova locazione e non di un rinnovo o proroga).

In particolare:

· Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle trattative se ciò avviene anche tramite un agente immobiliare e consegnarlo alla fine delle medesime (es. rogito);

· in caso di vendita o locazione prima della sua costruzione il venditore (o il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrrà l’APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

· Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE).

· Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, è fatto obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (63) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq.

· Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Il nuovo comma 8 dell’art. 6, d.lgs. 192/2005 stabilisce inoltre che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L’APE non deve invece essere prodotto per:

a) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d) edifici il cui utilizzo standard non prevede l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

VALIDITA’

L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione.

La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti. Se tali controlli non vengono effettuati, l’APE perde efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.

Vengono fatti salvi gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all’entrata in vigore del DL n. 63/2013.

SANZIONI

Il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005, come modificato dal dl 63, prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:

· professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);

· costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);

· proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);

· proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);

· offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).

Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63, dalla mancata allegazione dell’APE deriva la nullità del contratto. L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

Per info aggiuntive:

http://www.ingegneri.info/tutto-sull-ape-l-attestato-di-prestazione-energetica_dossier_x_300.html

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