Le sfide del diritto d’autore 4.0

I social network e il digitale stanno rivoluzionando il modo di fruire di film, musica, notizie, giornali e programmi televisivi. Tutto è open e gratuito. Si trasforma anche la fruizione di contenuti culturali e artistici. Questa però non può danneggiare il valore economico delle opere dell’ingegno, sorge la necessità di tutelare il diritto d’autore e con esso la proprietà intellettuale, temi ostici considerando le minacce introdotte da nuovi media e tecnologie, basti pensare ad esempio nel settore del design industriale all’uso oramai diffuso della stampa 3D.

In quest’epoca ricca di rischi quali sono gli strumenti tecnici e legali per proteggere il diritto d’autore? Come possiamo agevolare la massima diffusione delle opere facendo in modo però che a queste venga riconosciuto il giusto valore economico?

Certamente questa è una delle nuove sfide imposte dal diritto 4.0, senza dubbio una delle più interessanti. In un periodo in cui la legiferazione in merito è in pieno sviluppo, l’invito è alla riflessione e allo studio di quali possano essere le opportune contromisure da adottare a livello normativo e non solo.

Nel frattempo il TAR del Lazio ha rigettato i ricorsi sollevati da consumatori e operatori contro il regolamento Agcom in materia di copyright. Non ritenute legittime le norme stabilite tre anni fa dall’authority che puntano a tutelare il diritto d’autore prevedendo, se necessarie, azioni inibitorie sul web per bloccare le violazioni del copyright. Il tribunale di Frosinone ha stabilito che i siti con streaming dei film non devono essere automaticamente considerati illegali, ma che per configurare una violazione della legge sul diritto d’autore (171 – ter legge 633/41), deve essere provato il “fine di lucro” e nei casi in questione la Guardia di Finanza non sarebbe stata in grado di provare la suddetta violazione contestata dal gestore. Il giudice avrebbe evidenziato quanto:  “…in sé il filesharing, ovvero la condivisione di file protetti dal diritto d’autore, costituisca un risparmio di spesa e non un’attività con finalità di lucro”.

È evidente che nel nostro sistema giuridico non ci siano precedenti definitivi in grado di regolare il diritto d’autore, in un’epoca come quella attuale dove lo scambio di dati e contenuti avviene in modo esponenziale. Detto ciò, proprio per questo sarebbe molto interessante arrivare a una pronuncia della Cassazione.

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