La tutela del diritto alla privacy negli ambienti digitali

Il diritto alla privacy nasce all’interno del macro-diritto alla proprietà privata: il concetto è sempre legato allo ius excludendi alios. Dall’accusa di Lord Chatam lanciata davanti al Parlamento inglese nel 1766 – da molti considerata la prima pietra del diritto alla privacy – fino al GDPR, la tutela della privacy ha sempre costituito un corollario all’intangibilità della proprietà largamente intesa. Il diritto alla riservatezza della propria vita privata nasce nel 1890 grazie al libro di Warren e Brandeis intitolato “The Right of Privacy”: l’idea del libro fu di Warren, nata dopo che la moglie venne più volte pedinata e spiata da un giornalista d’assalto, quel Joseph Pulitzer che darà i natali al premio giornalistico più ambito in assoluto.

Nel trattato, il diritto veniva declinato come «the right to be alone», il diritto ad essere lasciati da soli: questa definizione assurge a base del moderno diritto alla privacy, anche se l’avvento delle nuove tecnologie di videosorveglianza prima e degli smartphone e di internet dopo (GPS, cloud storage, tracciamento cookies, profilazione, Big Data ecc.) ne hanno drasticamente modificato le caratteristiche ma non lo scopo di fondo: tutelare il cittadino dall’(eccessiva) ingerenza altrui. L’identità digitale si somma e in alcuni casi si sostituisce all’identità reale di ognuno di noi, tantoché la prima interfaccia per riuscire a capire una persona è divenuta la sua presenza nei social network.

I problemi della privacy nell’ecosistema digitale

Internet non è gratis. O almeno non lo è più. Nonostante si sia tentati a pensarlo, la realtà è che già solo nel momento in cui ci si interfaccia nel web grazie ad una connessione internet, il prezzo dei nostri dati è pari a € 0,0007: il prezzo aumenta all’aumentare di informazioni che si è disposti (o costretti) a concedere alle varie piattaforme e ai vari provider. La stima è stata condotta dal Financial Times che ha anche elaborato un “quiz” per determinare il prezzo esatto dei nostri dati.

Si è già evidenziato in precedenza come l’ecosistema digitale abbia come padrone cinque Big Tech (le c.d. GAFAM) che hanno basato la loro fortuna non tanto sulla vendita di prodotti e servizi ma sulla raccolta, gestione e vendita di dati. Proprio questi ultimi aspetti interessano il legislatore europeo, nello sforzo di porre un freno alla crescita smisurata delle GAFAM che minacciano il diritto alla privacy dei cittadini.

Il GDPR e la tutela del diritto alla privacy

Il libero trattamento dei dati, la loro cessione, raccolta e gestione nonché la creazione di misure di protezione all’interno degli ambienti digitali e l’azionamento dei diritti dell’utente sono stati oggetto di un pacchetto di misure comprendenti il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e le Direttive UE n. 2016/680 e n. 2016/681.

In particolar modo, il GDPR incentra tutta la sua effettività sulla base del consenso prestato dall’utente e il “grado” di validità dello stesso: gli artt. 6 e 7 riguardano proprio il consenso. Brevemente si può dire che:

  • L’art. 6 riguarda i requisiti del consenso: quest’ultimo è lecitamente trattato se (e in che misura) ricorre almeno uno dei requisiti elencati;
  • L’art. 7 riguarda il dovere di informazione, dove questo è declinato come il dovere, da parte del gestore dei dati personali, di informare il prestatore come e in che misura i suoi dati verranno trattati. L’interessato deve essere consapevole di esprimere consenso al trattamento dei dati, nonché la misura di quest’ultimo; il consenso deve essere specifico ed esplicito.

Il diritto alla privacy è un diritto di principi, pertanto è impossibile scinderlo dalla valutazione del caso concreto, essendo la produzione normativa principalmente prerogativa dei giudici e del Garante della privacy. Nella valutazione del caso rientrano anche dati tecnici che rendono la materia del diritto alla privacy multidisciplinare.

I principi fondamentali del diritto alla privacy

In sintesi, la tutela è incardinata attorno a tre principi fondamentali:

  1. La gratuità del reclamo al Garante della privacy. Al cittadino non può essere addebitato nessun costo per il ricorso alla protezione del Garante. Vi è però il problema del c.d. “chilling effect”, ossia lo scoraggiamento al reclamo per colpa dell’eventuale condanna alle spese in seguito al ricorso all’Autorità giudiziaria. Questo, pur non contrastando con il principio di gratuità, certamente costituisce un pesante ostacolo al reclamo al Garante;
  2. Il diritto al ricorso giurisdizionale. Il reclamo al Garante può sempre essere azionato in giudizio di fronte al giudice ordinario. Il foro competente è quello di residenza del ricorrente o in alternativa quello in cui è avvenuta la violazione;
  3. Inappellabilità della sentenza del giudice ordinario. Rimane comunque garantito il ricorso in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.), limitatamente ai motivi di ricorso dell’art. 360 c.p.c. L’inappellabilità della sentenza comporta un problema per il diritto all’oblio, garantito dal GDPR (art.17) poiché rende difficile l’introduzione di fatti nuovi (come appunto la richiesta dell’oblio da parte del ricorrente) nel giudizio in Cassazione a seguito della sentenza del giudice ordinario. L’inappellabilità sacrifica la possibilità di introdurre fatti nuovi, poiché il giudizio in Cassazione si basa sui motivi di merito del ricorso e non sui fatti relativi al giudizio.

Il quadro relativo al diritto alla privacy è complesso e certamente in costante evoluzione. Questi brevi cenni giuridici possono fungere da base per lo sviluppo di un corretto ambiente tutelato da parte delle aziende che operano in digitale o che intendono attuare la trasformazione digitale.

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