Superbonus, le modifiche alla normativa

L’argomento relativo alla cessione di crediti di imposta relativi a incentivi fiscali in ambito edilizio è stao affrontato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un decreto legge che ne modifica profondamente i connotati.

Nel decreto, dedicato a “Misure urgenti in materia di cessione di  crediti di imposta relative agli incentivi fiscali”, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del  Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto che interviene, in particolare, per modificare la  disciplina riguardante la cessione dei crediti di imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica,  “SUPERBONUS 110%”, misure antisismiche,, rifacimento facciate, Impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per auto elettriche ed eliminazione di barriere architettoniche.

Si rimarca che l’oggetto dell’intervento NON è il bonus BENSI’ la cessione del relativo credito, che mette profondamente a rischio l’equilibrio di bilancio, determinando un ingente aumento del debito pubblico.

IN concreto, il Decreto prevede che, dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe  per le operazioni GIA IN CORSO, non sarà più possibile per soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto  “SCONTO IN FATTURA”, né si potrà procedere alla  cessione del credito d’imposta. Inoltre non sarà più consentita la prima cessione dei decreti di imposta relativi a specifiche  categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Quindi si abrogano le norme che prevedono la possibilità di cedere i crediti  relativi a:

  • Spese per interventi di riqualificazione energetica ed interventi di ristrutturazione importante di primo livello/ prestazione energetica; per le parti comuni degli edifici condomini, con un importo dei lavori  pari o superiore a 200.000;
  • Spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio Sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi  edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione  immobili che provvedono alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari e di crediti di imposta relativi agli incentivi  fiscali maturati con tale tipologia di intervento.

Infine, il provvedimento contenuto nel testo chiarisce il regime della responsabilità nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Con le nuove norme, fermo restando le ipotesi di dolo, si esclude Il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che  hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione  utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano

stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una  attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta per altro fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza e non gravità della negligenza.

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