Quando si parla di copyright, brevetti e marchi di fabbrica va necessariamente messo in evidenza che sono tre entità distinte tra loro regolate da tre istituti normativi differenti.
Per ciò che concerne la proprietà intellettuale, secondo il Prof. Mark A. Lemley della Stanford Law School, l’uso del termine proprietà intellettuale segue la fondazione nel 1967 dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che dipende dalle Nazioni Unite e dal punto di vista formale, di fatto, rappresenta gli interessi dei detentori dei copyright, brevetti e marchi commerciali. L’uso diffuso del termine proprietà intellettuale avviene, però, solo negli ultimi anni, a partire dal 1990, e induce i più a pensare al copyright, ai brevetti, ai marchi di fabbrica in relazione ai diritti di proprietà sugli oggetti fisici. Detta analogia pare in contrasto con le filosofie del diritto che comprendono la legge del copyright, la legge sui brevetti e la legge sui marchi, ma è bene dirlo che solo gli specialisti lo sanno. Dette leggi, come detto, sono differenti da quelle che regolano la proprietà intellettuale degli oggetti fisici, ma l’uso di questi termini induce i legislatori a modificarle in modo tale da renderle una volta più simili a queste ultime. Questo orientamento è favorevole alle aziende che in un certo qual modo esercitano il potere dato dal copyright, dei brevetti e marchi di fabbrica.
Vediamo la propietà intellettuale come viene tutelata in ambito europeo: è bene subito tener presente, per entrare nel merito, che come avviene per i beni materiali, anche le creazioni internazionali possono essere oggetto di proprietà. Ciò è conusciuto come proprietà intellettuale riconducibile alle creazioni della mente: opere artistiche, invenzioni artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e marchi utilizzati in commercio. Uno dei fini è di tutelare gli interessi del creatore e ideatore dell’oggetto di sua creazione, ecco quindi i diritti di propietà intellettuale, i diritti d’autore, etc.
L’Europa si è dotata di 2 uffici, uno per l’armonizzazione del mercato interno che si chiama UAMI, incaricato della registrazioni dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari, che consentono di progettare il tutto nel territorio UE. Il secondo è l’ufficio brevetti, UEB. L’Europa punta a tutelare la proprietà intellettuale nel contesto del mercato interno ed in particolare la libera circolazione delle merci, dei servizi e la libera concorrenza. È bene ricordare infine che l’ufficio svolge dei compiti delicati e tra questi i processi che riguardano l’esame, la registrazione e l’eventuale nullità e decadenza dei marchi comunitari, oltre che la nullità dei disegni e dei modelli comunitari registrati.
Questi sono solo alcuni aspetti che riguardano la tutela del marchio e del brevetto, che abbiamo voluto introdurre in questa sede.