Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

La SI-IES in termini non sospetti con la proprietà del dominio pmiversolaborsa.it ha inteso far valere il proprio supporto alle PMI verso la Borsa. Nuove agevolazioni fiscali sono previste per le PMI che decidono di quotarsi. Il bonus per la quotazione delle PMI avrà un perimetro ampio, con la possibilità di inserire tra i costi ammissibili un elenco molto largo di voci: dall’assistenza alla redazione del piano industriale fino all’ammissione, passando per consulenza legale, fiscale e contrattualistica. A seguito dell’introduzione da parte della legge di Bilancio 2018 di un credito d’imposta per favorire la quotazione delle PMI, è stato emanato il decreto del Mise relativo alle disposizioni attuative delle agevolazioni, che avrà un massimale di 500 mila euro. Lo sconto riguarda i costi di consulenza sostenuti dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per le quotazioni in un mercato regolamentato o in una sistema multilaterale di negoziazione di uno Sato membro UE o See. Per quanto riguarda i beneficiari, deve trattarsi di imprese costituite e regolarmente iscritte al registro imprese al momento della richiesta, che rientrano nei settori economici previsti dal regolamento di esenzione, compresa la produzione primaria di prodotti agricoli. Le imprese devono aver sostenuto costi di consulenza, avendo presentato domanda di amissione dopo il primo gennaio 2018 e ottenuto l’ammissione entro il 31 dicembre 2020.

Le attività ammissibili sono:

– finalizzate alla quotazione come l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;

– fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;

– necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;

– finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche atte a predisporre un report;

– di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il colloquio;

– riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti la quotazione;

– di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono agevolabili i costi relativi a queste attività effettuate da consulenti esterni che si traducono in servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi d’esercizio ordinari dell’impresa come la consulenza fiscale, legale e la pubblicità. Possono consistere in importi fissi previamente pattuiti oppure in parte dipendente dal buon esito della quotazione (cosiddetto <<success fee>>), purché le attività non siano prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa. I costi dovranno essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino ad un importo di 500 mila euro, nella misura massima del 50 % dei costi complessivamente sostenuti comunque entro il 31 dicembre 2020. La richiesta viene effettuata in via telematica fra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo e, nei 30 giorni dal termine ultimo, verrà comunicato alla PMI il riconoscimento (con l’indicazione dell’importo effettivamente spettante) o il diniego.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, non è imponibile né ai fini Ires né Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Il credito andrà indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni successive, fino a quella del periodo in cui si conclude l’utilizzo. Non si applicano né il limite annuale di 700 mila euro per le compensazioni in F24 né quello annuale di 250 mila euro per le compensazioni da indicare nel quadro RU.

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