Pacchetto mobilità – La tecnologia che ti insegue

Entrano ufficialmente in vigore in tutta l’Europa le prime disposizioni del Pacchetto Mobilità con una nuova tecnologia

In vigore dal 20 agosto 2020 il Regolamento n. 1054/2020 su tempi di guida e riposo e sull’utilizzo della tencologia del tachigrafo “intelligente”

Il Pacchetto sulla Mobilità, pubblicato il 31.7.2020 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, entrerà in vigore seguendo tempistiche differenziate.

Le norme di maggior interesse sono quelle del Regolamento UE n. 1054/2020, che modifica i Regolamenti UE n. 651/2006 e n. 165/2014 sui tempi di guida e di riposo e sull’utilizzo del tachigrafo (salvo il punto 15 dell’articolo 1 e il punto 12 dell’articolo 2, che entreranno in vigore il 31 dicembre 2024 e che riguardano la registrazione dei dati sul cronotachigrafo o sul foglio di registrazione). Viene definito un provvedimento storico in quanto ci sono voluti tre anni di battaglie prima che le disposizioni diventassero legge a tutti gli effetti. Ci sono già delle tensioni da parte dei Paesi ostili come Polonia e Bulgaria, tra le prime, ad aver annunciato ricorsi ufficiali.

Il Regolamento UE n. 1054/2020 viene adottato per contrastare l’uso irregolare del cabotaggio, obbligando la presenza a bordo di tutti i veicoli industriali, che operano al di fuori dai loro confini, il tachigrafo “intelligente”. Tra i Paesi che sfruttano il cabotaggio internazionale sono proprio Polonia e Bulgaria ai primi posti.

Il nuovo tachigrafo intelligente sarà come un occhio satellitare

Il tachigrafo “intelligente” sarà un osservatore dall’alto con molte funzioni che non darà modo di scappare. Infatti, registrerà il luogo di inizio e di fine del lavoro, il passaggio delle frontiere, le operazioni di carico-scarico merce, e la posizione ogni tre ore di guida, segnalando così anche il superamento dei tempi di guida.

Inoltre, ci sarà una nuova raffigurazione per identificare il riposo effettuato su traghetti o treni, come cambia anche la regola dell’identificazione nel Paese in cui si svolge la giornata lavorativa e quello in cui termina. Bisognerà quindi registrare il superamento della frontiera non appena possibile, ovvero, alla prima sosta disponibile.

Sono esenti coloro che guidano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate che trasportano merci, materiali o attrezzature necessari al conducente per l’esercizio del suo lavoro, purché l’attività del conducente non sia la sua attività principale e che il trasporto avvenga entro un raggio di 100km dalla sede dell’azienda.

Tempi di guida e riposo

Il camionista che viaggia su tratte internazionali può svolgere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi fuori dallo Stato della sede aziendale a condizione che nel corso di quattro settimane consecutive, effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale di cui almeno due di riposo settimanale regolari. Inoltre, ogni riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un medesimo periodo di riposo.

L’importante novità riguarda il riposo settimanale regolare e quello in compensazione che non potrà essere svolto sul “camion”. Il datore di lavoro dovrà farsi carico delle eventuali spese dell’alloggio consono.

Infine, il riposo su traghetto o treno sarà corretto solo se l’autista accede ad una cabina letto ed il viaggio superi le 8 ore.

Il riposo regolare o di compensazione va fatto a casa

Per gli autisti vi è l’obbligo di fare rientro a casa, nel Paese di residenza o della sua azienda. Il tutto deve avvenire nel corso del riposo settimanale regolare o in quello di compensazione, ma c’è una novità in quanto se l’autista ha compiuto due riposi settimanali consecutivi ridotti, allora deve tornare a casa prima dell’inizio del riposo settimanale compensativo. L’autista dovrà registrare sul disco o sul cronotachigrafo l’eventuale motivo di superamento del tempo limite, concesso di un ora massimo.

Molti ricorsi dall’Est dell’Europa

Diverse aziende con sede nei Paesi dell’Est sono cresciute molto, approfittando dell’assenza di regole che monitori la concorrenza con questi Paesi.

La mancanza di equilibrio del peso percentuale delle varie componenti della retribuzione quali: salario, oneri sociali e parte variabile non soggetta a tassazione ha determinato squilibri rilevanti.

Cabotaggio-internazionale-europa-trasporti

Questo nuovo Regolamento, forse, poterà un poco di coerenza.

 

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