Nuove tutele per i consumatori

Siamo ormai a conoscenza dell’espansione del settore e-commerce e dei prodotti e servizi digitali e di quanto la statistica di vendita e acquisto sia aumentata in modo dirompente. Non a caso oggi, si cerca di porre tutele proprio nei confronti di consumatori di contenuti o servizi digitali.

Parliamo della tutela per i consumatori per la vendita di contenuti e servizi digitali come ad esempio programmi informatici, applicazioni, file video e audio ecc. e di servizi digitali che consentono di creare, trasformare e archiviare i dati in formato digitale. L’obiettivo è quello di creare delle tutele uniformi per i consumatori, applicando queste disposizioni alle nuove forniture di contenuto o servizio digitale che avvengono a decorrere dal 1° gennaio scorso.

Il decreto legislativo 173/2021 ha modificato il Codice del consumo introducendo 16 nuovi articoli con lo scopo di offrire delle tutele uniformi ai consumatori. Tale decreto è inoltre volto ad aggiornare i modelli contrattuali e prassi commerciali, in funzione delle nuove prescrizioni. E’ bene precisare che non si tratta però di un nuovo ‘’modello contrattuale’’ ma piuttosto ci riferiamo ad un approntamento di un sistema uniforme di tutele a favore del consumatore nei confronti del professionista che fornisce contenuti o servizi digitali.

Queste disposizioni sono volte a disciplinare la ‘’conformità del contenuto digitale o servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi e la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale’’.

Un ulteriore articolo rilevante è il 135-novies che esclude espressamente i contratti relativi ai beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o servizio digitale.

L’intera disciplina è quindi incentrata sulla nozione di conformità del contenuto o servizio digitale. Al riguardo, si determina innanzitutto che i contenuti e i servizi digitali sono ‘’conformi’’ al contratto se e solo se, soddisfano i requisiti ‘’soggettivi’’ e ‘’oggettivi’’ prescritti dall’art. 135-decies.

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