Il minore straniero

Ormai da tempo si parla del minore straniero non accompagnato.
 
L’argomento viene trattato nelle varie facoltà nel mondo universitario. Molti giovani studiosi, che hanno un minimo di esperienza, si interessano immediatamente a questi problemi: al concetto di assistenza, di integrazione, di diritti umani, diritti straniero e relative tutele.
 
Sono queste una parte delle parole chiave che consentono di fare alcune riflessioni sull’argomento.
Parlando di minori stranieri non accompagnati è opportuno tenere presente sia le dimensioni del diritto, sia quelle delle professioni sociali, comprendono diverse tematiche complesse e articolate. Al fine di essere concreti, circoscriviamo il tutto in due considerazioni: la prima la riferita ai minori, la seconda agli stranieri.
 
Nel recente passato un magistrato scrisse della condizione giuridica del minore extracomunitario come un interessante territorio in cui, come la foce di un fiume dove l’acqua dolce e quella salata si toccano confondendosi e scontrandosi, due questioni cruciali per il nostro Paese confluiscono: quelle dei minori si tocca e si confonde con quella degli stranieri. A seconda dell’evoluzione del contesto culturale e sociale, la marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume. A volte l’acqua salata del problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e a volte l’acqua dolce del trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero.
 
Dal punto di vista giuridico si rende opportuno pensare ai principi di non discriminazione e di tutela del superiore interesse del minore, sanciti da norme e da trattati internazionali nonché dalla Carta Costituzionale all’art.10, comma 2: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. Le norme che riguardano la materia dell’immigrazione sono viste in particolare dal D.lgs. del 25 luglio 1998, n.286 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” con le particolari deroghe previste per i migranti di età minore. Il fenomeno si è già presentato nel nostro paese alla fine degli anni ‘80 con i minori di nazionalità albanese, marocchina, rumena e, successivamente alla primavera araba con nuovi gruppi del medio-oriente.
Le difficoltà sono diverse, a partire da una normativa specifica dovendo fare riferimenti alla pluralità di fonti a prassi specifiche in particolare per il Comune interessato nell’ospitare il minore.
I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo sono un fenomeno nuovo, per certi versi coperto in parte dall’ultimo provvedimento di Legge.
Si era dato peso all’interesse del governo, di regioni ed enti locali con una decisione di istituire, in data 10 luglio 2017 la rete SPRAR, quale sistema di accoglienza di secondo livello per tutti i minori stranieri non accompagnati. È un argomento,come si sente spesso, che abrebbe dovuto e dovrebbe investire l’Europa, mettendo in chiaro diritti ed obblighi a valere nell’ambito dei 28 paesi che compongono l’Europa e, nello stesso tempo, varando un piano di ampio respiro di tipo economico, giurisprudenziale e finanziario per arrivare ad aspetti di formazione e di investimenti secondo i bisogni locali con una sola voce che viene dall’Europa.
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Andrea Chiappettahttp://www.andreachiappetta.it/
Creo ecositemi, credo nell’innovazione e penso che lo studio continuo e il confronto siano gli ingredienti per realizzare sinergie e soluzioni. Autore di Italia.Next edito da Rubbettino.

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