Smart working, polizza Inail e coperture degli infortuni

Il lavoro agile come modalità di esecuzione del proprio rapporto lavorativo è attivo dal 14 giugno 2017, ed è disciplinato dalla legge n.81/2017.

Per ciò che concerne la copertura assicurativa Inail, la classificazione tariffaria della prestazione svolta nel lavoro agile è uguale a quella che viene applicata quando l’attività viene svolta in azienda. I datori di lavoro, dunque, non sono obbligati a denunciare se il personale dipendente, già assicurato per le attività in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile, a meno che questo non comporti un effettiva variazione del rischio (circolare 48/2017).

Secondo l’articolo 23 della legge 81/2017, si ricorda che il lavoratore ha diritto alla tutela sugli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per l’esecuzione dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali. La fattispecie, dunque, degli infortuni in itinere. Laddove gli infortuni occorsi all’esterno dei locali aziendali sono tutelati se causati da rischio connesso con l’attività lavorativa. Invece non viene coperto l’infortunio determinato da un comportamento doloso adottato dal lavoratore.

Il lavoratore agile, dunque, è tutelato non solo per gli infortuni collegati ai rischi propri della sua attività, ma anche per quelli connessi ad attività prodromiche e/o accessorie, purchè siano strumentali allo svolgimento delle mansioni professionali. Per valutare questi elementi, uno strumento prezioso sarà l’accordo quadro stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, previsto e d’obbligo dalla legge 81/2017, secondo e quanto stabilito dagli articoli 18 e 19. Tanto più sarà esaustivo tale accordo sul fronte dei rischi, tanto meno saranno necessari specifici accertamenti dell’Inail. Nell’accordo quadro vanno definiti, tra la’ltro, poteri direttivi del datore di lavoro, strumenti utilizzati dal lavoratore, durata (a termine o indeterminato) e tempi di riposo.

La comunicazione dello svolgimento del lavoro in modalità “smart working” è obbligatoria. Dal prossimo 15 novembre sul sito del Ministero del Lavoro sarà online un form per datori di lavoro pubblici e privati per comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile.

Ricapitolando il tutto, dunque, vengono coperti, perciò, anche gli infortuni accorsi fuori dall’azienda. La copertura assicurativa è estesa e completa anche per il lavoro agile: sono coperti sia gli infortuni in azienda sia quelli fuori, compreso appunto l’infortunio in itinere. Sostanzialmente per la copertura assicurativa, la lavorazione in modalità “smart working” non differisce da quella svolta in azienda.

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