Musica: l’Europa estende il diritto d’autore da 50 a 70 anni

La direttiva 2011/77/UE, approvata lo scorso 27 settembre 2011 ed entrata in vigore all’inizio dell’anno, estende la durata del diritto d’autore sulle esecuzioni musicali da 50 a 70 anni, a partire dal momento della legittima pubblicazione o della comunicazione al pubblico dell’esecuzione.Ciò significa che le esecuzioni dei primi anni Sessanta, che sarebbero scadute a breve, continueranno ad essere tutelate a beneficio degli artisti: dai Rolling Stones ai Beatles, da Mina ad Adriano Celentano, Gianni Morandi, i Nomadi e tutti coloro che hanno scritto la storia della musica di quegli anni. Si tratta di centinaia di artisti ancora in vita, che all’epoca hanno realizzato le loro migliori opere e da esse traggono ancora sostentamento.Il principio su cui si basa tale norma è la volontà di tutelare gli artisti, siano essi gli interpreti o esecutori, che realizzano le loro opere in età giovanile e che dopo 50 anni subirebbero un calo dei redditi proprio nella fase della loro vita in cui sono meno "produttivi". Inoltre, al danno patrimoniale potrebbe aggiungersi l’impossibilità, essendo scaduti i diritti, di evitare un uso improprio delle loro esecuzioni mentre loro sono ancora in vita: ed esempio, non potrebbe essere censurato uno spot pubblicitario che usi una musica o un film che lo inserisca nella sua colonna sonora.Estendendo il diritto d’autore a 70 anni, l’esecutore o interprete mantiene il controllo sulla sua opera presumibilmente per tutto l’arco della sua vita, anche riguardo alle opere giovanili. A livello internazionale, il principale mercato di riferimento per le registrazioni musicali è gli Usa, che fissa la durata del diritto d’autore in 95 anni. La direttiva segue di pochi anni l’adeguamento da 50 a 70 anni del diritto d’autore per le opere dell’ingegno, istituito dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 116, che aveva messo le basi per uniformare la durata delle protezioni previste per il diritto d’autore nei vari Paesi, codificando la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993.In precedenza, la durata di 50 anni dei diritti era stata sancita dalla Convenzione di Berna, per tutelare l’autore e le prime due generazioni (figli e nipoti) dei suoi discendenti. L’allungamento della vita media ha reso necessario l’incremento di venti anni per mantenere concretamente tale principio.A completamento delle nuove norme, la direttiva ha anche stabilito la costituzione di un fondo, alimentato con una quota minima del 20% dei ricavi del produttore, che dovrà essere accantonato per ricompensare gli artisti dei quali egli ha acquistato i diritti per una cifra forfettaria. Inoltre, l’istituzione di una misura denominata "tabula rasa" prevede la corresponsione agli autori di una royalty aggiuntiva per il periodo di estensione del diritto, indipendentemente da quanto pattuito in precedenza. Infine, l’artista può risolvere il contratto con il produttore che, dopo 50 anni dalla pubblicazione della registrazione, non immetta sul mercato copie fisiche o digitali dell’opera, privando l’artista di potenziali entrate.

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